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Published on Novembre 13th, 2009 | by Nidil_Firenze

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Rischio infortunistico ed atipicità, Forme di impiego flessibile e rischi supplementari

vaurodi Annamaria Antonucci

da www.adapt.it

L’esposizione al rischio infortunistico dei lavoratori atipici e flessibili

In una recente pubblicazione dell’Agenzia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro si legge che «i lavoratori impiegati in contratti come il part-time, il lavoro temporaneo, il telelavoro ed il lavoro a chiamata sono più vulnerabili rispetto ai lavoratori con contratti a tempo indeterminato, dato che svolgono i lavoro più pericolosi ed in condizioni più disagiate e sono soggetti minor formazione per la tutela della salute e sicurezza, cosa che aumenta il rischio di infortuni sul lavoro». Lo studio denuncia, dunque, una maggiore esposizione al rischio infortunistico dei lavoratori atipici e, di conseguenza, una maggiore probabilità che si infortuni un lavoratore non standard rispetto ad un lavoratore subordinato stricto sensu, cioè un lavoratore subordinato, a tempo indeterminato, che lavora nella media/grande impresa e nei locali di pertinenza del datore di lavoro. Le ragioni, come evidenziato dall’Agenzia Europea, sono molteplici.

In primo luogo, nel panorama internazionale, vi è la tendenza a far svolgere ai lavoratori atipici quei compiti rischiosi e quelle mansioni pericolose che il personale dipendente dell’impresa ha la forza contrattuale di rifiutare. Si tratta di attività lavorative che la letteratura, con specifico riferimento alla realtà americana e giapponese, ha definito faticose (difficult-kitsui), pericolose (dangerous-Kiken), sporche (dirty-kitanai), ossia i lavori dalle tre D (in America) e i lavori dalle tre K (in Giappone). Anche in Italia si registra «la tendenza ad incaricare i lavoratori precari dello svolgimento di attività nocive», anche se solo limitatamente ad «alcune esperienze» e ad alcune tipologie di impiego atipico, come quelle caratterizzate dalla temporaneità della prestazione di lavoro e quelle a cui si fa ricorso prevalentemente nei settori a maggior rischio di infortuni, come il metalmeccanico, l’edilizia e l’agricoltura. Infatti, nel nostro Paese, le forme di lavoro non standard più diffuse, ossia la somministrazione di lavoro ed il lavoro parasubordinato, «divergono in modo consistente, dal punto di vista del rischio infortunistico intrinseco».

Per i lavoratori in somministrazione, il tasso di frequenza infortunistica, «risulta nettamente più elevato di quello medio che si registra per gli addetti dell’Industria e Servizi»; le ragioni vanno ricercate sia nella peculiare caratteristica di questa tipologia di impiego, ossia nello svolgimento di missioni che hanno una durata generalmente inferiore all’anno, sia nel fatto che sono impiegati con contratti di somministrazione prevalentemente operai comuni, adibiti a lavori manuali in settori ad alto rischio di infortunio, come quello manifatturiero, dei trasporti, delle costruzioni, del commercio e della gomma/plastica. Rileva, poi, che più del 20% dei lavoratori impiegati con contratti di somministrazione sono extracomunitari, esposti ad un rischio infortunistico maggiore, non solo per via delle differenze linguistiche e culturali, ma anche perché i lavoratori stranieri, secondo le più recenti indagini condotte sul territorio nazionale, svolgono mansioni particolarmente pesanti e faticose e sono impiegati prevalentemente in settori ad alto rischio di infortunio, quali l’edilizia e l’industria pesante per gli uomini e, per le donne, il settore dei servizi, soprattutto come colf e badanti.

Al contrario, i lavoratori parasubordinati «presentano un indice infortunistico sensibilmente più basso di quello medio generale, in linea con le caratteristiche lavorative prevalentemente impiegatizie di questi lavoratori ».

Si precisa, comunque, che tali rilievi circa il tasso di frequenza infortunistica dei lavoratori in somministrazione e dei lavoratori parasubordinati non sono suffragati da dati statistici.

L’Istituto, infatti, con specifico riferimento alle forme di impiego atipico, non elabora, come per la generalità dei lavoratori, il cosiddetto indice di frequenza, che esprime la frequenza infortunistica rispetto all’effettiva esposizione al rischio.

Pertanto, sussiste, al momento, una lacuna dagli importanti risvolti pratici: l’Inail non fornisce indicatori che permettano di valutare scientificamente l’esposizione al rischio di infortuni sul lavoro dei lavoratori atipici e flessibili.

Anche se mancano dati statistici ufficiali, la letteratura internazionale ed i molteplici studi condotti in materia hanno posto l’accento sul fatto che i «lavoratori con rapporti di lavoro di natura atipica e precaria rappresentano un gruppo sensibile» sotto il profilo antinfortunistico, poiché «il tipo di contratto e l’anzianità nell’impresa presentano una correlazione negativa con la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro». Inoltre, i lavoratori atipici e flessibili sono fortemente esposti al rischio di stress lavoro-correlato, soprattutto a causa del disorientamento e dei deficit di sicurezza occupazionale, che li spingono verso l’ansia, la paura di perdere il posto di lavoro, il timore di non essere all’altezza di trovarne uno nuovo e, comunque, di non poter mantenere i diritti faticosamente acquisiti.

Lavoro temporaneo e i c.d. rischi supplementari

Abbiamo detto che i lavoratori temporanei sono esposti ad un rischio infortunistico più elevato rispetto ai dipendenti stabili dell’impresa ed anche rispetto ad altre tipologie di lavoratori atipici, quali, ad esempio, i lavoratori parasubordinati. Ciò ha spinto il legislatore comunitario a focalizzare l’attenzione sui rischi specifici connessi alla temporaneità del lavoro, con l’emanazione della Direttiva del Consiglio del 25 giugno 1991, n. 91/383/CEE.

In particolare, la citata direttiva evidenzia che i lavoratori a termine ed i lavoratori in somministrazione sono esposti a rischi supplementari, ossia rischi che si vanno a sommare ai rischi propri delle lavorazioni e che sono imputabili alla temporaneità della prestazione, ai frequenti cambi di mansione ed alle particolari modalità di inserimento di tali tipologie di lavoratori nell’impresa. Infatti, i lavoratori temporanei prestano la loro opera presso un’azienda solo per brevi o brevissimi periodi e, quindi, cambiano frequentemente ambiente e condizioni di lavoro. Di conseguenza, i lavoratori temporanei come tutti i lavoratori neo-assunti o che iniziano una prestazione di lavoro presso un’impresa non conoscono i rischi potenziali dei processi produttivi ed hanno «una minore percezione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro », rispetto ai dipendenti stabili dell’impresa. Emblematico il caso di una giovane lavoratrice in somministrazione di 21 anni, morta schiacciata da una pressa di 5 quintali che si è ribaltata, poiché non era a conoscenza, come lo erano, invece, gli altri lavoratori dell’impresa, che quella macchina non era ben ancorata a terra. Ciò perché, come è noto, alla mancanza di esperienza ed alla ridotta anzianità lavorativa è correlata una scarsa informazione e conoscenza dei pericoli implicati nei processi e nei prodotti lavorati e ciò si traduce in una maggiore esposizione al rischio infortunistico. Inoltre, i lavoratori temporanei, poiché prevalentemente lavoratori giovani ed inesperti, non hanno neanche una buona dimestichezza con le macchine e le attrezzature di lavoro. Rileva, infatti, che, laddove sono state fatte delle analisi qualitative sugli infortuni mortali e gravi occorsi ai lavoratori in somministrazione nel triennio 2002-2004, è emerso che l’utilizzo di macchine ed attrezzature rappresenta per tali lavoratori un fattore di rischio ben superiore a quello della media di tutti i lavoratori. I dati fanno riferimento alla ricerca Sistema di sorveglianza degli infortuni mortali, condotta da CPO Uil.

Tale indagine qualitativa ha confermato anche che a sfavore dei lavoratori in somministrazione gioca la scarsa anzianità lavorativa: il 35% degli infortuni mortali occorsi a tali lavoratori nel triennio 2002-2004 sono accaduti entro il primo mese di attività e un altro 35% entro i primi sei mesi. Alla scarsa esperienza ed anzianità lavorativa si affianca spesso anche una formazione carente in materia di sicurezza sul lavoro. Come rilevato da alcuni autori, «la temporaneità del lavoro può, in concreto, non consentire al lavoratore di acquisire un livello di formazione adeguato alla sua sicurezza».

Sovente, infatti, i datori di lavoro non ritengono necessario o semplicemente si dimenticano di adempiere gli obblighi di informazione e formazione e di addestramento in materia di sicurezza sul lavoro, anche nei confronti dei lavoratori temporanei; senza considerare che, nei casi di prestazioni di lavoro di brevissima durata, questi non hanno il tempo materiale di farlo

Brevi cenni evolutivi: il panorama normativo de iure condendo

Da quanto detto, emerge che «i lavoratori atipici necessitano di un livello di protezione maggiore rispetto a quello di cui fruiscono i lavoratori stabilmente inseriti in un determinato contesto produttivo o di lavoro», in quanto, come rilevato, sono normalmente esposti a rischi specifici e peculiari.

L’attuale legislatore si pone l’obiettivo di garantire una tutela reale e non solo formale a questi lavoratori. Vi è, infatti, la volontà di colmare le lacune del decreto legislativo n. 81 del 2008, per dare finalmente attuazione a quello che era l’originario intento del legislatore delegato, ossia prevedere per le tipologie di impiego flessibili ed atipiche misure di particolare tutela (articolo 1, comma 2, lettera c, punto 1), che tenessero conto delle loro peculiarità.

Infatti, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 81 del 2008, all’articolo 16, propone una modifica all’articolo 28, comma 1, volta ad introdurre il principio per cui il datore di lavoratore debba considerare, quale elemento da valutare assieme ad ogni altra variabile, anche i rischi derivanti all’utilizzo di forme atipiche e flessibili. In questo modo, si verrebbe a realizzare il tanto auspicato collegamento tra valutazione dei rischi ed organizzazione del lavoro.

Lo schema di decreto correttivo, inoltre, prevede un rafforzamento del ruolo svolto dalla bilateralità, soprattutto per quanto concerne la progettazione di percorsi formativi ad hoc per i lavoratori atipici e flessibili in materia di sicurezza sul lavoro, che tengano conto delle loro peculiarità e specifiche esigenze.

Annamaria Antonucci

Ricercatrice Master Management Studi e Ricerche s.r.l.

Collaboratrice Adapt – Centro Studi internazionali e comparati Marco Biagi


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