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Generale

Published on Marzo 30th, 2021 | by Mattia

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Il Decreto Sostegni in sintesi per i lavoratori di NIdiL

Partite IVA: viene introdotto un contributo a fondo perduto per le collaboratrici e collaboratori la cui attività non sia cessata alla data di entrata in vigore del decreto (22 marzo 2021).
Una condizione è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al 2019, mentre chi ha attivato la P. IVA dal 1 gennaio 2019 vi accede anche senza il precedente requisito. Il contributo è calcolato sul mancato fatturato  con una % decrescente che parte dal 60% per ricavi fino a 100.000 € e 20% per ricavi fino a 10 milioni di €. Il limite massimo del contributo sarà di 150.000 € e quello minimo sarà di 1.000 € per le persone fisiche (2.000 € per soggetti diversi da persone fisiche). La domanda andrà inoltrata tramite l’Agenzia delle Entrate.
Si aggiunge l’incremento del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dagli autonomi e dai professionisti iscritti all’INPS (Gestione Separata e AGO) oltre ai professionisti delle casse private; il requisito è: nell’anno di imposta 2019 non aver raggiunto un reddito superiore ai 50.000 € e nel 2020 aver avuto un calo di fatturato o dei corrispettivi almeno pari al 33% rispetto all’anno precedente.
Tramite l’incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti iscritti alle casse private a garanzia del riconoscimento dell’indennità da 1.000 € per maggio 2020. La prestazione servirà a coprire gli anticipi delle casse per quel mese.

Per accedere al contributo: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-23-marzo-2021-cfp-decreto-sostegni

Lavoratori in somministrazione (anche di settori diversi dal turismo e stabilimenti termali): l’indennità spetta a coloro i quali hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 22 marzo 2021 avendo lavorato almeno 30 giornate nello stesso periodo, sarà riconosciuta un’indennità di 2.400 € purché non titolari di pensione, di lavoro dipendente, NASpI alla data del 22 marzo 2021.
Si aggiunge la possibilità entro il 31 dicembre 2021 di prorogare o rinnovare senza causali per un periodo massimo di 12 mesi e una sola volta, i rapporti a tempo determinato. Resta fermo il limite di 24 mesi.

Ad una prima interpretazione effettuata da NIdiL Nazionale, per chi si trova in MOL vi sarà il beneficio del divieto di licenziamento fino al 31 ottobre.

Collaboratori occasionali (non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie): sono coloro i quali tra il 1 gennaio 2019 e il 22 marzo 2021 avranno avuto contratti autonomi occasionali e non abbiano un contratto in essere il 23 marzo 2021 purché iscritti alla Gestione Separata INPS e avendo versato nel periodo predetto, almeno un contributo. A questa categoria spetta un’indennità una tantum pari a 2.400 €.

Per i lavoratori in somministrazione e collaboratori occasionali la domanda può essere inoltrate sulla propria posizione contributiva (sito INPS) o mettendosi in contatto col patronato INCA-Cgil, inviando una mail appena saranno disponibili gli applicativi sul sito dell’INPS: https://incatoscana.it/sedi-inca/firenze

Collaboratori sportivi: è prevista l’erogazione di un’indennità in favore dei collaboratori del CONI, CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle discipline sportive associate, di enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI e dal CIP, di società e associazioni sportive dilettantistiche. Devono aver cessato, ridotto o sospeso l’attività a causa dell’emergenza epidemiologica, ricomprendendo i rapporti di collaborazione chiusi entro il 30 dicembre 2020 e non rinnovati. L’indennità non spetterà ai percettori di altro reddito, Reddito di Cittadinanza, Reddito di Emergenza e delle altre indennità previste dai decreti 18/2020, 34/2020, 104/2020, 137/2020 e dal presente. I redditi da lavoro che precludono invece l’accesso all’indennità sono il lavoro autonomo, lavoro dipendente e assimilati oltre alla percezione di pensioni, fatto salvo l’assegno ordinario di invalidità. L’indennità sarà divisa per la prima volta in tre fasce:-3.600 € in caso di reddito 2019 superiore ai 10.000 €-2.400 € in caso di reddito 2019 tra 4.000 e 10.000 €-1.200 € in caso di reddito 2019 inferiore a 4.000 €.

Per rinnovare la domanda: https://www.sportesalute.eu/primo-piano/2527-aggiornamenti-bonus-collaboratori-sportivi-decreto-sostegni.html

Altri contenuti utili:

Reddito di Cittadinanza: col Decreto viene rifinanziato e se ne prevede la sospensione anziché la decadenza in caso vengano avviati rapporti di lavoro fino ad un massimo di 6 mesi, a patto che il reddito familiare non superi i 10.000 € annui.

Reddito di Emergenza: previste 3 altre quote per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 con l’aumento di 1/12 del canone di locazione annuo dichiarato nell’ISEE. Resta incompatibile con altre forme di sostegno presenti nel Decreto oltre al lavoro dipendente e RdC. Mentre i requisiti restano gli stessi dei precedenti provvedimenti e vengono inclusi coloro che hanno esaurito la fruizione di NASpI e Dis-Coll tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 avendo un’ISEE in corso di validità non superiore a 30.000 € e non siamo titolari di rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, fatto salvo il lavoro intermittente senza indennità di disponibilità; anche i titolari di pensione diretta o indiretta sono esclusi dal Reddito di Emergenza, fatto salvo chi percepisce l’assegno ordinario di invalidità.

NASpI: dall’entrata in vigore del Decreto fino al 31 dicembre 2021 per accedere alla NASpI non sarà necessario il possesso del requisito delle 30 giornate lavorative nei 12 mesi che precedono l’inizio della disoccupazione; restano invariati gli altri requisiti.

Per queste ultime tre prestazioni consigliamo di contattare la Camera del Lavoro ai riferimenti che trovate al seguente link: https://cgilfirenze.it/

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