Published on Luglio 14th, 2009 | by Nidil_Firenze
3La retromarcia di Brunetta sullo stop alle stabilizzazioni nella P.A.
Il decreto legge n. 78, “Provvedimenti anticrisi” , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 luglio 2009 contiene alcune norme riguardanti le stabilizzazioni dei precari nel pubblico impiego.
Il Governo ha rinunciato all’introduzione della norma (contenuta nel ddl 1167 in discussione al Senato) che fissava al 30 giugno 2009 il termine ultimo per le stabilizzazioni e che avrebbe comportato il licenziamento di migliaia di precari impiegati nella pubblica amministrazione.
I numeri parziali e non molto convincenti delle ultime rilevazioni sul precariato da parte del Ministero della Pubblica amministrazione, contestati ampiamente dalla Cgil, hanno indotto il Ministro a rivedere le proprie posizioni e considerare in maniera diversa il tema delle stabilizzazioni.
Non possiamo che accogliere con positività il cambiamento di rotta del Governo, frutto delle iniziative di denuncia e di mobilitazione che sono state costruite in questi mesi contro ogni ipotesi di licenziamento dei lavoratori precari o di ridimensionamento del tema precariato delle Pubbliche Amministrazioni. Al momento, possiamo ritenere scongiurato il rischio che migliaia di lavoratori perdano il posto di lavoro.
In generale, il decreto elimina la ghigliottina del 30 giugno (data contenuta nell’atto senato 1167 non approvato) e per la prima volta non si parla del 31 Dicembre 2009 come termine ultimo per le stabilizzazioni, ma del triennio 2010-2012.
Naturalmente l’entrata in vigore del decreto non risolve tutti i problemi relativi alla permanenza in servizio di molti lavoratori e non garantisce l’accesso ai concorsi a tutti.
Infatti, per i contratti in scadenza è necessaria la proroga degli stessi per consentire ai lavoratori di sostenere i concorsi nei tempi indicati nel decreto. Inoltre diventa necessario rimuovere i vincoli di carattere finanziario che sono stati introdotti nella manovra economica (blocco del turn-over).
Solo in questo modo, attraverso la rimozione di questi due vincoli, si può dare attuazione all’assunzione del precari della pubblica amministrazione, risolvendo un rilevante problema occupazionale.
Le norme che riguardano le stabilizzazioni sono contenute nell’art. 17 del decreto.
Che cosa prevedono nel dettaglio e quali lavoratori interessano:
comma 10 – Destinatari CTD
nel triennio 2010-2012 le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e dei vincoli finanziari previsti dal decreto e dai rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, potranno bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40% dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Tale comma prevede la possibilità per le Amministrazioni dello Stato e per le amministrazioni regionali e locali (fermo restando il patto di stabilità interno) di avviare la stabilizzazione del personale non dirigenziale (nel limite della riserva di posti non superiore al 40%) già in servizio a tempo determinato da almeno 3 anni, anche non continuativi o che abbia conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati prima del 28/09/07, oppure il requisito dei 3 anni di anzianità, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge n. 296/06 . Possono fare istanza di stabilizzazione i lavoratori assunti mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste dalle norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive.
Comma 11 – Destinatari CTD e COLLABORATORI
Nel triennio 2010-2012 le amministrazioni pubbliche nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e dei vincoli finanziari previsti dal decreto e dai rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, potranno bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l’esperienza professionale maturata:dal personale di cui al comma 10 nonché del personale di cui all’art. 3, comma 94, lett. b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Questo comma prevede la possibilità per le Amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni regionali e locali (fermo restando il patto di stabilità interno) di bandire concorsi pubblici per titoli ed esami per il personale:
– a tempo determinato da almeno 3 anni anche non continuativi o che abbia conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati prima del 28/09/07, oppure il requisito dei 3 anni di anzianità, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge n. 296/06).
– collaboratori coordinati e continuativi già utilizzati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della Finanziaria 2008 (L.244/07) , e che alla stessa data abbiano già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente il 28/09/07 presso la stessa amministrazione fermo restando quanto previsto dai commi 529 e 560 della legge 296/06 (riserva posti 60% per le assunzioni a tempo determinato per i collaboratori con almeno un anno di anzianità alla data del 29/09/06).
Comma 12 Destinatari CTD
Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale possono assumere limitatamente alle qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie che hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012.
Questo comma prevede la possibilità per le Amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni regionali e locali (fermo restando il patto di stabilità interno) di assumere, limitatamente alle qualifiche per le quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo, il personale già in servizio a tempo determinato da almeno 3 anni, anche non continuativi o che abbia conseguito tale requisito in virtù di contratti stipulati prima del 28/09/07, oppure il requisito dei 3 anni di anzianità, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all’entrata in vigore della legge n. 296/06. Tali requisiti dovranno essere maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione.
Comma 13
Per il triennio 2010- 2012 le amministrazioni potranno destinare il 40% delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali previste nei commi 10 e 11.
Per l’anno 2009 la spesa per la stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni è ridotta del 30%, pari al 10% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10% delle unità cessate nell’anno precedente.
Inoltre, il decreto ha previsto l’abrogazione del divieto, introdotto con la legge 133/08, di utilizzare varie tipologie flessibili per più di tre anni nell’ultimo quinquennio che poteva creare qualche problema alle proroghe e ai rinnovi dei contratti di somministrazione di lavoro nella p.a.
Al fine di prevenire gli abusi nell’utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni dovranno redigere un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate, da trasmettere, entro il 31 gennaio di ogni anno, ai nuclei di valutazione. I nuclei di valutazione potranno disporre la non erogazione della indennità di risultato per i dirigenti che abuseranno di tali strumenti.
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